Art. 8.

      1. Nelle situazioni giuridiche sorte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, quando per atto a titolo oneroso o gratuito, ovvero in base a disposizioni di legge devono essere effettuate prestazioni continuative o periodiche sino al compimento della maggiore età dell'avente diritto, il termine finale resta riferito al compimento del diciottesimo anno di età del beneficiario.